Incontro formativo in materia di infortuni sul lavoro, responsabilita' civile e penale del datore di lavoro

sulla responsabilità del datore di lavoro per mansioni incompatibili con le condizioni fisiche del dipendente

Secondo la Cassazione la mancata corretta e compiuta ottemperanza alle prescrizioni mediche comporta colposa inadempienza degli obblighi di tipo contrattuali derivanti dal categorico precetto normativo di cui all’art. 2087 c.c. con conseguenti responsabilità risarcitorie, in difetto di adeguata prova liberatoria ex art. 1218 c.c. da parte datoriale (Cass. Civ., Sez. Lav., 18/3/2019, n. 7584).

art. 2087 c.c. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

polizze vita unit linked e rischio demografico

La sentenza n. 6319/2019 della Corte di cassazione sancisce un importante punto di diritto in merito alla validità o  meno delle polizze vita linked, vendute come polizze vita, laddove l'assicurato contesti di non essere stato correttamente informato sulla natura dell'ordine sottoscritto e che il contratto non copra il cosidetto rischio demografico come tipico delle polizze vita.

"nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa "finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico" rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento.

Scadenza entro l'otto marzo 2019 per la presentazione della istanza di restituzione dei diamanti collocati tramite gli istituti di credito

  Nell'ambito del Fallimento della Intermarket Diamond Business Spa (IDB), società che ha collocato diamanti presso molti risparmiatori italiani tramite il canale bancario, occorre tenere ben presente la scadenza del 08 marzo 2019.

 Difatti il Giudice del Fallimento, riconoscendo che le pietre preziose detenute dalla fallita IDB non appartengono alla procedura fallimentare ma ai terzi che le hanno acquistate, ha disposto che le istanze di restituzione/rivendicano debbano essere presentate entro 30 giorni prima della udienza fissata al 08 aprile 2019.

Per i risparmiatori che hanno sottoscritto l'acquisto delle pietre ma che non sono nel possesso delle stesse occorre quindi procedere entro l'otto marzo all'invio di una semplice ma precisa e dettagliata istanza di restituzione / rivendica dei diamanti acquistati.

Si segnala pertanto la importanza di attivarsi immediatamente per la predisposizione e invio di tale istanza ricordando che occorrerà avere a disposizione ed allegare copia della conferma di acquisto, del contratto di deposito e del proprio documento di identità.

Continua nel frattempo la azione legale per fare ottenere ai risparmiatori coinvolti, che in molti casi ad oggi nemmeno sono a conoscenza di quanto sia successo, il risarcimento da parte degli istitui di credito collocatori di ogni danno subito a causa delle loro condotte scorrette.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento o necessità, cordiali saluti 

 

Alcoltest: mancato avviso al difensore

In tema di violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada, la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente del veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. Pen., Sez. II, n. 24689/18)

Con la presente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’utente della strada, nel momento in cui viene sottoposto all’accertamento alcolemico, ma lo stesso può dirsi anche per quello finalizzato alla ricerca della presenza di sostanze stupefacenti, ha il diritto di essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato, al fine di garantire che le operazioni siano realizzate nel rispetto delle leggi.

In caso contrario, l’accertamento deve considerarsi nullo e pertanto non utilizzabile nel corso del procedimento penale.

Vale sempre la pena, pertanto, prima di valutare se accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 186, co. 9 bis, D.lgs. n. 285/92, di verificare che tale avviso sia stato correttamente dato.

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