Una recente sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, partendo dal ricorso ex art. 700 cpc attivato dall'emittente di un assegno privo di data avverso la iscrizione del protesto per il mancato pagamento della somma portata dall'assegno, ripropone il problema del valore e validità del titolo di credito emesso privo di data.
E' pacifico che il requisito dell'indicazione della data nell'assegno bancario all'atto dell'emissione è ritenuto essenziale in quanto richiesto esplicitamente dal testo normativo (art. 1 R.D. 1736/33).
Ciò comporta che in mancanza di tale requisito il titolo di credito sia considerato come semplice promessa di pagamento, senza con ciò poter legittimare l'azione esecutiva propria del titolo in quanto manca appunto di un requisito esplicitamente richiesto dal legislatore; neppure può essere equiparato l'assegno bancario al titolo cambiario relativamente al calcolo dell'imposta di bollo in caso di irregolarità in quanto il legislatore ha voluto tenere distinti i titoli (diverso il caso della "regolarizzazione" e incasso anticipato dell'assegno postdatato).
Pertanto l'assegno privo di data non permette la messa all'incasso dello stesso presso la Banca trattaria, né permette che l'assegno possa essere protestato in caso di mancanza di0fondi; l'unica funzione che preserva l'assegno bancario privo di data all'emissione è semplicemente quello di promessa di pagamento.
In virtù di quanto sopra il possessore del titolo per chiedere il pagamento potrà agire con un'azione giudiziaria eventualmente tramite procedimento sommario, quale un procedimento di ingiunzione, e quindi munirsi di un titolo esecutivo quale il decreto ingiuntivo per attivare successivamente l'azione esecutiva; diversamente se l'assegno bancario fosse stato completo legittimerebbe il possessore (in caso di mancato pagamento da parte del debitore) ad agire esecutivamente, previa notifica dell'atto di precetto.