Molto spesso l'iter di sblocco e liquidazione dei conti intestati al de cuius è molto ostico in quanto vengono richieste le autorizzazioni e disposizioni da parte di tutti i chiamati alla eredità; facile immaginare, se non vi si è incorsi personalmente, le difficoltà nascenti dalla mancata disponibilità o reperibilità di anche un solo erede.
Nel caso di conto corrente cointestato ad es. con il coniuge e di mancata opposizione degli altri eredi (ad es. parenti lontani o non interessati), questa sentenza conferma un principio di diritto che agevola enormemente l'iter per il cointestatario e per la banca.
Difatti, essa statuisce che "nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare" (Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 12385 del 3 Giugno 2014.