Con il decreto legislativo 158 del 2015 si è profondamento riformato il diritto penale tributario, intervenendo sul contenuto del decreto legislativo 74 del 2000. Di particolare interesse oggi risulta il nuovo art. 13 il quale qualifica la condotta di estinzione del debito tributario una causa di non punibilità.
Ed infatti, qualora il risarcimento (rectius versamento di quanto dovuto all’Erario) avvenga prima dell’apertura del dibattimento, i reati ex artt. 10-bis (Omesso versamento ritenute), 10-ter (Omesso versamento di IVA) e 10-quater, comma 1, (Indebita compensazione) devono essere dichiarati estinti essendo intervenuta la nuova causa di esclusione della punibilità. Il legislatore, finalmente, rinuncia al processo penale nei confronti di quei contribuenti che non siano riusciti a versare all’erario quanto dovuto entro i termini, ma che comunque si siano fatti parte diligente per estinguere il debito tributario (anche per il tramite di conciliazioni), purché l’integrale pagamento avvenga entro l’apertura del dibattimento.