La Cassazione (sentenza n. 11504/17) rivoluziona il diritto di famiglia negando il mantenimento al coniuge indipendente economicamente, ovvero, che possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, "capacità e possibilità effettive" di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un'abitazione.
La prima sezione civile ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del “tenore di vita matrimoniale”, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura “assistenziale”, l'”indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge che lo richiede.
Secondo gli ermellini il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio non è più "attuale", in quanto con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale.
Con la conseguenza che ogni riferimento al legame coniugale non fa che far rivivere un vincolo ormai non più esistente.
Il giudice del divorzio, richiesto l'assegno divorzile dall’ex coniuge, dovrà allora:
“A) verificare, nella fase dell'an debeatur […], se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) tener conto, nella fase del quantum debeatur […], di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).”