In tema di violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada, la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente del veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. Pen., Sez. II, n. 24689/18)
Con la presente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’utente della strada, nel momento in cui viene sottoposto all’accertamento alcolemico, ma lo stesso può dirsi anche per quello finalizzato alla ricerca della presenza di sostanze stupefacenti, ha il diritto di essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato, al fine di garantire che le operazioni siano realizzate nel rispetto delle leggi.
In caso contrario, l’accertamento deve considerarsi nullo e pertanto non utilizzabile nel corso del procedimento penale.
Vale sempre la pena, pertanto, prima di valutare se accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 186, co. 9 bis, D.lgs. n. 285/92, di verificare che tale avviso sia stato correttamente dato.