Secondo la Cassazione la mancata corretta e compiuta ottemperanza alle prescrizioni mediche comporta colposa inadempienza degli obblighi di tipo contrattuali derivanti dal categorico precetto normativo di cui all’art. 2087 c.c. con conseguenti responsabilità risarcitorie, in difetto di adeguata prova liberatoria ex art. 1218 c.c. da parte datoriale (Cass. Civ., Sez. Lav., 18/3/2019, n. 7584).
art. 2087 c.c. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".