Hanno possibilità di accedere al Fondo i risparmiatori (sia persone fisiche che imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.
Per gli azionisti l’indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore
Per gli obbligazionisti subordinati l’indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Gli aventi diritto possono presentare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata da apposito decreto, ad una Commissione tecnica indipendente costituita presso il Ministero dell’Economia che valuterà le domande.
Potranno presentare la domanda anche coloro che hanno già ottenuto un ristoro parziale, ad esempio gli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca che hanno aderito all’offerta transattiva di due anni fa e che potranno in teoria ricevere un ulteriore 15%.
Stante le diverse modalità di richiesta previste nel testo di legge a seconda della tipologia di risparmiatore, del suo patrimonio mobiliare o reddito complessivo, siamo disponibili ad ogni chiarimento per fornire assistenza nella operazione di richiesta di indennizzo.
http://www.consob.it/web/area-pubblica/fondo-di-ristoro-finanziario