In caso di danni all’alunno sussiste la responsabilità "da contatto sociale qualificato" dell’Istituto scolastico affidatario, sul quale gravano i doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell'incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 26 luglio 2019, n. 20285.
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e la società assicuratrice R.M. s.p.a. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce, con la quale è stata accertata la responsabilità per le lesioni subite da S. C., all'età di 8 anni, mentre si accingeva a uscire dalla scuola, verificatesi a causa di un violento urto della mano sulla vetrata della porta d'uscita, ove lo attendeva il padre.
La Corte di merito, con un giudizio che si basa su una valutazione della dinamica del sinistro così come dalla medesima ricostruito, ha messo in rilievo la primaria responsabilità del Ministero convenuto, con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di manlevarlo. A causa della rottura del vetro della porta provocata dal bambino mentre correva verso l'uscita, la Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità sia contrattuale che da omessa custodia del Ministero per lo sfondamento della vetrata, non ritenuta in sicurezza, che ha provocato un profondo taglio al polso destro, con rottura di nove tendini e di due nervi che hanno determinato per il bimbo e per i genitori un defatigante percorso di terapie mediche e riabilitative, con residui postumi invalidanti e permanenti del 25%.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che la valutazione di responsabilità in termini di commissione di un illecito extracontrattuale da omessa custodia rileva anche sotto il profilo contrattuale, perché le condizioni di pericolo per i terzi della struttura, a loro volta, avrebbero richiesto una maggiore cura nella custodia dei minori in fase di uscita, rilevando tali aspetti riguardo agli obblighi di vigilanza sulle modalità di sorveglianza effettuate in concreto dalla cooperativa affidataria. L'esternalizzazione di funzioni di vigilanza sui minori o incapaci non comporta un esonero dalla responsabilità contrattuale cui è tenuto in via primaria il soggetto affidatario, permanendo il dovere di vigilanza in relazione alla responsabilità "da contatto sociale qualificato" che implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 cod.civ.
Di talché, in tale ipotesi, i doveri di protezione permangono sull'istituto scolastico, e al contempo impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell'incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia che, ovviamente, non può coincidere con il soggetto cui è assegnata solo una quota parte delle funzioni che competono all'affidatario.