La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma la quale dispone, nel caso di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che il piano possa prevedere, con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, esclusivamente la dilazione del pagamento e non il pagamento parziale così come per gli altri crediti concorsuali. La disposizione censurata, nella parte in cui nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell’IVA, viola la Costituzione perché a fronte di situazioni omogenee tra loro, discrimina i debitori soggetti alla procedura, trattati diversamente da quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, rispetto ai quali la falcidia del credito IVA è consentita.
Con la sentenza n. 245 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in riferimento all’art. 3 Cost., limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”, poiché la differenza di disciplina che caratterizza il concordato preventivo e l’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile, sul piano della falcidia dell’Iva, dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, attese, per un verso, la comune riconduzione al genus delle procedure concorsuali esdebitatorie e, per altro verso, la negata imposizione sempre e comunque dell’integrale riscossione della risorsa secondo la normativa eurounitaria.