Anticipazioni su ricevute bancarie in conto corrente: opera la compensazione solo in caso di espresso patto

Anticipazioni su ricevute bancarie in conto corrente: opera la compensazione solo in caso di espresso patto

La banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente solo se la convenzione relativa all’anticipazione contiene una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione). Così si è espresso il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza del 20 gennaio 2021.
 
Un’ampia ricognizione della giurisprudenza in materia è stata effettuata dalla sentenza della Cassazione 10 aprile 2019, n. 10091, la quale ha ribadito che, «in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto).
 
Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore».
 
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha evidenziato che «il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all’incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare i riversare in conto corrente le somme derivanti dall’incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l’applicazione della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di “cristallizzazione” dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l’attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all’apertura della procedura di concordato preventivo» (così, Cass. 15 Giugno 2020, n. 11524).
 
Assume dunque valenza dirimente la sussistenza nella convenzione relativa all’operazione di anticipazione di un pactum de compensando anteriore alla domanda di ammissione alla procedura di concordato, giacché la conclusione di un previo patto di compensazione fra le parti al momento della erogazione dell’anticipazione stessa, con facoltà per la banca di incamerare la relativa somma, giustifica, anche in seguito alla successiva presentazione della domanda di ammissione del debitore al concordato, la compensazione del debito della banca di rimessione della somma ricevuta dal terzo con il proprio credito da anticipazione, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore.
 
Nella fattispecie al centro della controversia esaminata dal Tribunale di Reggio Emilia, non vi è tuttavia prova dell’esistenza di una convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto, che contenga una clausola attributiva del diritto della banca di incamerare le somme riscosse a titolo di compensazione per il proprio credito. Pertanto, il Giudice ha condannato l’istituto di credito a restituire alla società in concordato la somma affluita sul conto corrente del debitore dopo la pubblicazione sul Registro delle Imprese del ricorso prenotativo di concordato, non potendo operare alcuna compensazione con il credito della banca per la restituzione degli importi messi a disposizione del correntista sulla base del contratto di anticipazione su effetti commerciali.

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