Ancora sulla responsabilita' della banca nella proposta di diamanti ai clienti

Ancora sulla responsabilita' della banca nella proposta di diamanti ai clienti

Il Tribunale di Venezia in una recentissima ordinanza in materia di diamanti da investimento, avviata con il procedimento ex art. 702 bis, si allinea a quelle precedenti ( Tribunale di Verona ord. 23.05.19, Tribunale di Modena, ord. 19.11.19, Trib. Modena ord. 352/20 e Trib, Milano Ord. 14.10.20 ) individuando la fonte della responsabilità nel "contatto sociale qualificato" e nella violazione dei doveri informativi.
 
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la responsabilità contrattuale da "contatto" della Banca che nel proporre i diamanti alla ricorrente non ha adeguatamente informato la stessa del vero valore delle pietre, offerte ad un prezzo di 5/6 volte superiore al valore reale, dei rischi dell'investimento e della assenza di liquidabilità dello stesso, fornendo anzi informazioni scorrette sul valore degli stessi al momento dell'acquisto.

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