Il Tribunale di Venezia in una recentissima ordinanza in materia di diamanti da investimento, avviata con il procedimento ex art. 702 bis, si allinea a quelle precedenti ( Tribunale di Verona ord. 23.05.19, Tribunale di Modena, ord. 19.11.19, Trib. Modena ord. 352/20 e Trib, Milano Ord. 14.10.20 ) individuando la fonte della responsabilità nel "contatto sociale qualificato" e nella violazione dei doveri informativi.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la responsabilità contrattuale da "contatto" della Banca che nel proporre i diamanti alla ricorrente non ha adeguatamente informato la stessa del vero valore delle pietre, offerte ad un prezzo di 5/6 volte superiore al valore reale, dei rischi dell'investimento e della assenza di liquidabilità dello stesso, fornendo anzi informazioni scorrette sul valore degli stessi al momento dell'acquisto.