Mutuo non concesso e condizione sul preliminare di vendita

La condizione apposta al contratto preliminare di vendita che subordina la stipula del definitivo all'erogazione del mutuo da parte della banca è una condizione mista, che dipende in parte dalla condotta dello stesso promissario acquirente. Se quest'ultimo si impegna ad ottenere il mutuo ma non riesce nel suo intento per ragioni "economiche", la condizione si ha per non avverata e il contratto preliminare si intende risolto. Questo è quanto emerge nella sentenza 21403/2019 del Tribunale di Roma.

condizione mutuo efficacia preliminare legittima 3

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BUONI POSTALI SERIE Q/P: ABF CONDANNA POSTE ITALIANE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Di quali buoni si tratta:

La decisione ha ad oggetto buoni postali trentennali appartenenti alla serie Q/P emessi alla fine degli anni ’80 da Poste Italiane. I buoni in questione, emessi utilizzando il modulo di una precedente serie, erano stati modificati sul fronte e sul retro mediante l’apposizione di timbri previsti dal d.m. 13/06/1986.

Il timbro sul retro riportava i nuovi tassi di rendimento riconosciuti fino al ventesimo anno di durata del buono. Nulla era stato previsto invece per i rendimenti successivi a tale termine.buono postale 001

Il Collegio, conformandosi all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto (cfr. sentenza n. 13979/2007) ha riconosciuto il legittimo affidamento del ricorrente circa il fatto che il rendimento dei buoni fruttiferi nel periodo 21^-30^ anno fosse quello riportato a tergo del buono, ordinando a Poste Italiane di liquidare un importo calcolato sulla base delle condizioni originarie riportate sul retro dei titoli.

Come tutelare i propri diritti:

Se si possiedono dei buoni della serie sopra indicata, si consiglia di effettuare un confronto tra il valore del buono risultante dai tassi previsti sul retro ed il tasso di interessi che la Posta ha liquidato o dichiara che liquiderà in sede di liquidazione. In caso di difformità potrebbe essere opportuno richiedere un parere legale, al fine di valutare la possibilità di presentare un reclamo all’intermediario.

Accordo composizione crisi del debitore non fallibile: illegittima l’esclusione della falcidia IVA

 

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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma la quale dispone, nel caso di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che il piano possa prevedere, con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, esclusivamente la dilazione del pagamento e non il pagamento parziale così come per gli altri crediti concorsuali. La disposizione censurata, nella parte in cui nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell’IVA, viola la Costituzione perché a fronte di situazioni omogenee tra loro, discrimina i debitori soggetti alla procedura, trattati diversamente da quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, rispetto ai quali la falcidia del credito IVA è consentita.

Con la sentenza n. 245 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in riferimento all’art. 3 Cost., limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”, poiché la differenza di disciplina che caratterizza il concordato preventivo e l’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile, sul piano della falcidia dell’Iva, dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, attese, per un verso, la comune riconduzione al genus delle procedure concorsuali esdebitatorie e, per altro verso, la negata imposizione sempre e comunque dell’integrale riscossione della risorsa secondo la normativa eurounitaria.

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