Secondo il Tribunale di Verona, con la ordinanza dello scorso 20 maggio, pur escludendosi l’applicabilità della disciplina del TUF, poichè il diamante non può essere considerato uno strumento finanziario ai sensi del TUF, la fonte della responsabilità della banca va individuata nel rapporto intercorso tra la cliente e l’istituto di credito in relazione all’acquisto dei diamanti e nell’ambito del quale la prima ha posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze professionali. Una pronuncia importante a favore dei risparmiatori per ottenere il risarcimento del danno subito.
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