BUONI POSTALI SERIE Q/P: ABF CONDANNA POSTE ITALIANE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Di quali buoni si tratta:

La decisione ha ad oggetto buoni postali trentennali appartenenti alla serie Q/P emessi alla fine degli anni ’80 da Poste Italiane. I buoni in questione, emessi utilizzando il modulo di una precedente serie, erano stati modificati sul fronte e sul retro mediante l’apposizione di timbri previsti dal d.m. 13/06/1986.

Il timbro sul retro riportava i nuovi tassi di rendimento riconosciuti fino al ventesimo anno di durata del buono. Nulla era stato previsto invece per i rendimenti successivi a tale termine.buono postale 001

Il Collegio, conformandosi all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto (cfr. sentenza n. 13979/2007) ha riconosciuto il legittimo affidamento del ricorrente circa il fatto che il rendimento dei buoni fruttiferi nel periodo 21^-30^ anno fosse quello riportato a tergo del buono, ordinando a Poste Italiane di liquidare un importo calcolato sulla base delle condizioni originarie riportate sul retro dei titoli.

Come tutelare i propri diritti:

Se si possiedono dei buoni della serie sopra indicata, si consiglia di effettuare un confronto tra il valore del buono risultante dai tassi previsti sul retro ed il tasso di interessi che la Posta ha liquidato o dichiara che liquiderà in sede di liquidazione. In caso di difformità potrebbe essere opportuno richiedere un parere legale, al fine di valutare la possibilità di presentare un reclamo all’intermediario.

Accordo composizione crisi del debitore non fallibile: illegittima l’esclusione della falcidia IVA

 

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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma la quale dispone, nel caso di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che il piano possa prevedere, con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, esclusivamente la dilazione del pagamento e non il pagamento parziale così come per gli altri crediti concorsuali. La disposizione censurata, nella parte in cui nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell’IVA, viola la Costituzione perché a fronte di situazioni omogenee tra loro, discrimina i debitori soggetti alla procedura, trattati diversamente da quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, rispetto ai quali la falcidia del credito IVA è consentita.

Con la sentenza n. 245 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in riferimento all’art. 3 Cost., limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”, poiché la differenza di disciplina che caratterizza il concordato preventivo e l’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile, sul piano della falcidia dell’Iva, dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, attese, per un verso, la comune riconduzione al genus delle procedure concorsuali esdebitatorie e, per altro verso, la negata imposizione sempre e comunque dell’integrale riscossione della risorsa secondo la normativa eurounitaria.

Danni all’alunno: la scuola risponde per contatto sociale qualificato

In caso di danni all’alunno sussiste la responsabilità "da contatto sociale qualificato" dell’Istituto scolastico affidatario, sul quale gravano i doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell'incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 26 luglio 2019, n. 20285.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e la società assicuratrice R.M. s.p.a. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce, con la quale è stata accertata la responsabilità per le lesioni subite da S. C., all'età di 8 anni, mentre si accingeva a uscire dalla scuola, verificatesi a causa di un violento urto della mano sulla vetrata della porta d'uscita, ove lo attendeva il padre.

La Corte di merito, con un giudizio che si basa su una valutazione della dinamica del sinistro così come dalla medesima ricostruito, ha messo in rilievo la primaria responsabilità del Ministero convenuto, con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di manlevarlo. A causa della rottura del vetro della porta provocata dal bambino mentre correva verso l'uscita, la Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità sia contrattuale che da omessa custodia del Ministero per lo sfondamento della vetrata, non ritenuta in sicurezza, che ha provocato un profondo taglio al polso destro, con rottura di nove tendini e di due nervi che hanno determinato per il bimbo e per i genitori un defatigante percorso di terapie mediche e riabilitative, con residui postumi invalidanti e permanenti del 25%.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che la valutazione di responsabilità in termini di commissione di un illecito extracontrattuale da omessa custodia rileva anche sotto il profilo contrattuale, perché le condizioni di pericolo per i terzi della struttura, a loro volta, avrebbero richiesto una maggiore cura nella custodia dei minori in fase di uscita, rilevando tali aspetti riguardo agli obblighi di vigilanza sulle modalità di sorveglianza effettuate in concreto dalla cooperativa affidataria. L'esternalizzazione di funzioni di vigilanza sui minori o incapaci non comporta un esonero dalla responsabilità contrattuale cui è tenuto in via primaria il soggetto affidatario, permanendo il dovere di vigilanza in relazione alla responsabilità "da contatto sociale qualificato" che implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 cod.civ.

Di talché, in tale ipotesi, i doveri di protezione permangono sull'istituto scolastico, e al contempo impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell'incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia che, ovviamente, non può coincidere con il soggetto cui è assegnata solo una quota parte delle funzioni che competono all'affidatario.

 

(FIR) Fondo Indennizzo Risparmiatori per i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e Banca Padovana, Crediveneto Credito cooperativo Interprovinciale Veneto.

Hanno possibilità di accedere al Fondo i risparmiatori (sia persone fisiche che imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

Per gli azionisti l’indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore

Per gli obbligazionisti subordinati l’indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

Gli aventi diritto possono presentare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata da apposito decreto, ad una Commissione tecnica indipendente costituita presso il Ministero dell’Economia che valuterà le domande.

Potranno presentare la domanda anche coloro che hanno già ottenuto un ristoro parziale, ad esempio gli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca che hanno aderito all’offerta transattiva di due anni fa e che potranno in teoria ricevere un ulteriore 15%.

Stante le diverse modalità di richiesta previste nel testo di legge a seconda della tipologia di risparmiatore, del suo patrimonio mobiliare o reddito complessivo, siamo disponibili ad ogni chiarimento per fornire assistenza nella operazione di richiesta di indennizzo.

http://www.consob.it/web/area-pubblica/fondo-di-ristoro-finanziario

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