Una recente sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, partendo dal ricorso ex art. 700 cpc attivato dall'emittente di un assegno privo di data avverso la iscrizione del protesto per il mancato pagamento della somma portata dall'assegno, ripropone il problema del valore e validità del titolo di credito emesso privo di data.
Una nuova possibilità per la tutela dei risparmiatori nei confronti degli Istituti di credito e degli Intermediari finanziari in genere; l'istituto appare utilmente usufruibile anche nei tristemente noti casi delle controversie in merito all'acquisto di azioni di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.
Dal 9 gennaio 2017 è ufficialmente l’Arbitro per le controversie finanziarie previsto dal in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE.
Chi in passato ha fatto un investimento ha quindi adesso la possibilità di utilizzare una procedura arbitrale facilmente accessibile ed a prezzi contenuti per risolvere le controversie, senza dover adire la via giudiziaria.
Cos’è
Il nuovo organismo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l’operatività attraverso il proprio Ufficio di segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
L'attività dell'ACF si caratterizza per la totale gratuità dei ricorsi per i risparmiatori, nonché per la rapidità delle decisioni, che dovranno essere prese entro sei mesi e che, quando l'ACF riconoscerà le ragioni dei risparmiatori, stabiliranno i risarcimenti da pagare da parte degli intermediari.
L'ACF offre la possibilità di presentare il ricorso online, direttamente o per il tramite di un procuratore o di un’associazione di consumatori. Dopo la registrazione è fornito accesso ad un'area riservata e la piattaforma informatica guiderà gli utenti, passo dopo passo, nell’inserimento di tutte le informazioni necessarie, avvertendo di eventuali inesattezze e incompletezze e indicando i documenti da caricare.
Fino all’8.01.2019 sarà possibile, tuttavia, presentare il ricorso anche in modalità cartacea.
Requisiti
Prima condizione per poter adire l’Arbitro per le controversie finanziarie è aver già proposto reclamo all’intermediario che ha risposto in maniera ritenuta insoddisfacente oppure non ha risposto nei 60 giorni successivi alla presentazione dello stesso.
Possono essere sottoposte all’ACF soltanto le controversie sorte tra un investitore “retail” ed un “intermediario” (art. 2, comma I lett. g) e h) Regolamento 19602/2016).
Sono “investitori retail” i risparmiatori e, pertanto, anche imprese, società o enti che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze (invece possedute dai clienti cd. “professionali”).
Sono “intermediari” i soggetti attraverso i quali i risparmiatori effettuano i propri investimenti finanziari, tra i quali si annoverano le banche, le società di intermediazione mobiliare (sim), i soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento (sgr, sicav e sicaf), la società Poste Italiane – Divisione Servizi Banco Posta, i gestori di portali di “crowfunding”, le imprese di assicurazione (limitatamente alla distribuzione di prodotti finanziario-assicurativi), oltre che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria iscritte nell’apposito albo.
L’ACF può decidere solo su controversie aventi ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Ulteriori requisiti previsti nel Regolamento 19602/16 sono che la somma contestata sia inferiore ad € 500.000,00 e che sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie della controversia.
La procedura
Una volta presentato il ricorso, si crea un fascicolo informatico contenente atti, documenti e comunicazioni visionabili in ogni momento dalle parti attraverso la propria area riservata del sito dell’ACF.
L’Arbitro si pronuncia entro soli 7 giorni sulla completezza del ricorso e richiede, ove necessario, eventuali integrazioni allo stesso.
Successivamente, il ricorso completo viene inviato all’intermediario, che ha 30 giorni (45 se assistito da un’associazione di categoria) per presentare proprie deduzioni difensive ed è tenuto altresì a presentare tutta la documentazione relativa alla controversia, caricandola nel sistema informatico e, quindi, automaticamente visibile nel fascicolo elettronico.
Il risparmiatore, avvertito via mail dell’attività difensiva dell’intermediario, può presentare nei 15 giorni successivi una replica, a cui l’intermediario avrà ulteriori 15 giorni per rispondere.
Esaurita tale attività, il fascicolo viene chiuso e la controversia è verrà decisa dal Collegio dell’ACF entro 90 giorni, applicando la normativa di riferimento e tenendo in considerazione anche eventuali precedenti decisioni. Tale termine, ove la questione risulti particolarmente complessa o nuova ovvero se entrambe le parti ne facciano richiesta, può essere prorogato per non più di 90 giorni.
La decisione dovrebbe pertanto essere pronunciata entro 6 mesi dalla presentazione del ricorso.
Le decisioni dell’ACF e le conseguenze delle stesse
Si evidenzia che spetta all’intermediario dare prova di aver rispettato gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti dell’investitore.
Se il Collegio accoglie la domanda, esso indica il comportamento che l’intermediario dovrà tenere ed il relativo termine entro il quale dovrà attuarlo (di norma 30 giorni).
La pronuncia dell’ACF, come quella dell’ABF, è insuscettibile di acquistare efficacia di giudicato e non è idonea a ricevere esecuzione coattiva, se non in via di coercizione indiretta. In caso di accoglimento delle ragioni dell’investitore, l’intermediario potrà dare esecuzione spontanea alla decisione dell’ACF, ma, ove ciò non avvenga, le conseguenze potrebbero risultare solo di natura reputazionale poiché l’inottemperanza sarà oggetto di pubblicità sul sito web della CONSOB e su due quotidiani a diffusione nazionale a spese dell’intermediario. Occorrerà peraltro valutare che eventuali ricorrenti inottemperanze alle decisioni da parte dell’intermediario potrebbero stimolare l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte della CONSOB.
Ad ogni modo, per gli investitori così come per gli intermediari, a prescindere da quale sia l’esito dell’ACF resta il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria in relazione alla stessa controversia.