Auguri per un felice 2022 con le parole di Papa Francesco

“Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbiato, ma non dimenticare che la tua vita è la più grande impresa del mondo. Solo tu puoi impedirne il fallimento. Molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. Ricorda che essere felici non è avere un cielo senza tempesta, una strada senza incidenti, un lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni.
“Essere felici significa trovare la forza nel perdono, la speranza nelle battaglie, la sicurezza nella fase della paura, l’amore nella discordia. Non è solo godersi il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma imparare dai fallimenti. Non è solo sentirsi felici con gli applausi, ma essere felici nell’anonimato. Essere felici non è una fatalità del destino, ma un risultato per coloro che possono viaggiare dentro se stessi.
“Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e diventare autore del proprio destino. È attraversare i deserti, ma essere in grado di trovare un’oasi nel profondo dell’anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. Essere felici é non avere paura dei propri sentimenti ed essere in grado di parlare di te. Sta nel coraggio di sentire un “no” e ritrovare fiducia nei confronti delle critiche, anche quando sono ingiustificate. È baciare i tuoi figli, coccolare i tuoi genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche quando ci feriscono.
“Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. È avere la maturità per poter dire: “Ho fatto degli errori”. È avere il coraggio di dire “Mi dispiace”. È avere la sensibilità di dire “Ho bisogno di te”. È avere la capacità di dire “Ti amo”. Possa la tua vita diventare un giardino di opportunità per la felicità … che in primavera possa essere un amante della gioia ed in inverno un amante della saggezza.
“E quando commetti un errore, ricomincia da capo. Perché solo allora sarai innamorato della vita. Scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta. Ma usa le lacrime per irrigare la tolleranza. Usa le tue sconfitte per addestrare la pazienza.
“Usa i tuoi errori con la serenità dello scultore. Usa il dolore per intonare il piacere. Usa gli ostacoli per aprire le finestre dell’intelligenza. Non mollare mai … Soprattutto non mollare mai le persone che ti amano. Non rinunciare mai alla felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibile”.
(Papa Francesco).

Ancora sulla responsabilita' della banca nella proposta di diamanti ai clienti

Il Tribunale di Venezia in una recentissima ordinanza in materia di diamanti da investimento, avviata con il procedimento ex art. 702 bis, si allinea a quelle precedenti ( Tribunale di Verona ord. 23.05.19, Tribunale di Modena, ord. 19.11.19, Trib. Modena ord. 352/20 e Trib, Milano Ord. 14.10.20 ) individuando la fonte della responsabilità nel "contatto sociale qualificato" e nella violazione dei doveri informativi.
 
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la responsabilità contrattuale da "contatto" della Banca che nel proporre i diamanti alla ricorrente non ha adeguatamente informato la stessa del vero valore delle pietre, offerte ad un prezzo di 5/6 volte superiore al valore reale, dei rischi dell'investimento e della assenza di liquidabilità dello stesso, fornendo anzi informazioni scorrette sul valore degli stessi al momento dell'acquisto.

esdebitazione debitore incapiente anche per piccole imprese non commerciali e non fallibili

L'art. 4-ter della Legge di conversione del decreto Ristori del 25 dicembre 2020, introduce rilevanti novità in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento e rende accessibile lo strumento dell'esdebitazione alle piccole imprese "non fallibili" già agli inizi del 2021, in anticipo di alcuni mesi rispetto all'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa.

Una misura applicabile quando il "debitore incapiente" non è in grado di offrire ai creditori nessuna utilità diretta ed indiretta, nemmeno in prospettiva futura, che potrebbe rivelarsi valida per superare lo stato di fallo appesantita dagli effetti delle restrizioni sanitarie della pandemia. L'istituto dell'esdebitazione ancorché usufruibile una sola volta, permette alla piccola impresa ormai persa dal punto di vista economico e lavorativo di ripulirsi e di rimettersi competitivamente sul mercato.

Il contratto prosegue se il locatore tiene un comportamento contrario alla volontà di disdetta

La rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell’art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta, la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il cannone di locazione senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo, idoneo ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 18 gennaio 2021, n. 708.

Anticipazioni su ricevute bancarie in conto corrente: opera la compensazione solo in caso di espresso patto

La banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente solo se la convenzione relativa all’anticipazione contiene una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione). Così si è espresso il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza del 20 gennaio 2021.
 
Un’ampia ricognizione della giurisprudenza in materia è stata effettuata dalla sentenza della Cassazione 10 aprile 2019, n. 10091, la quale ha ribadito che, «in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto).
 
Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore».
 
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha evidenziato che «il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all’incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare i riversare in conto corrente le somme derivanti dall’incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l’applicazione della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di “cristallizzazione” dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l’attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all’apertura della procedura di concordato preventivo» (così, Cass. 15 Giugno 2020, n. 11524).
 
Assume dunque valenza dirimente la sussistenza nella convenzione relativa all’operazione di anticipazione di un pactum de compensando anteriore alla domanda di ammissione alla procedura di concordato, giacché la conclusione di un previo patto di compensazione fra le parti al momento della erogazione dell’anticipazione stessa, con facoltà per la banca di incamerare la relativa somma, giustifica, anche in seguito alla successiva presentazione della domanda di ammissione del debitore al concordato, la compensazione del debito della banca di rimessione della somma ricevuta dal terzo con il proprio credito da anticipazione, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore.
 
Nella fattispecie al centro della controversia esaminata dal Tribunale di Reggio Emilia, non vi è tuttavia prova dell’esistenza di una convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto, che contenga una clausola attributiva del diritto della banca di incamerare le somme riscosse a titolo di compensazione per il proprio credito. Pertanto, il Giudice ha condannato l’istituto di credito a restituire alla società in concordato la somma affluita sul conto corrente del debitore dopo la pubblicazione sul Registro delle Imprese del ricorso prenotativo di concordato, non potendo operare alcuna compensazione con il credito della banca per la restituzione degli importi messi a disposizione del correntista sulla base del contratto di anticipazione su effetti commerciali.

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