Il diritto di critica è soggetto, oltre che ai limiti di continenza formale e sostanziale, al limite della pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole in confronto con il bene suscettibile di lesione, che, nell'ambito del diritto di cronaca viene definita continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione. Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere "lato sensu" sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti il contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità. Pertanto, laddove anche uno solo dei suddetti limiti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l'onore, la reputazione e il decoro di questi, non è scriminata dall'esercizio del diritto ed assume l'attitudine ad integrare un illecito disciplinare.
Tribunale di Ancona, Civile, Sentenza 5 luglio 2021, n. 175
Il Tribunale di Venezia in una recentissima ordinanza in materia di diamanti da investimento, avviata con il procedimento ex art. 702 bis, si allinea a quelle precedenti ( Tribunale di Verona ord. 23.05.19, Tribunale di Modena, ord. 19.11.19, Trib. Modena ord. 352/20 e Trib, Milano Ord. 14.10.20 ) individuando la fonte della responsabilità nel "contatto sociale qualificato" e nella violazione dei doveri informativi.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la responsabilità contrattuale da "contatto" della Banca che nel proporre i diamanti alla ricorrente non ha adeguatamente informato la stessa del vero valore delle pietre, offerte ad un prezzo di 5/6 volte superiore al valore reale, dei rischi dell'investimento e della assenza di liquidabilità dello stesso, fornendo anzi informazioni scorrette sul valore degli stessi al momento dell'acquisto.
L'art. 4-ter della Legge di conversione del decreto Ristori del 25 dicembre 2020, introduce rilevanti novità in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento e rende accessibile lo strumento dell'esdebitazione alle piccole imprese "non fallibili" già agli inizi del 2021, in anticipo di alcuni mesi rispetto all'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa.
Una misura applicabile quando il "debitore incapiente" non è in grado di offrire ai creditori nessuna utilità diretta ed indiretta, nemmeno in prospettiva futura, che potrebbe rivelarsi valida per superare lo stato di fallo appesantita dagli effetti delle restrizioni sanitarie della pandemia. L'istituto dell'esdebitazione ancorché usufruibile una sola volta, permette alla piccola impresa ormai persa dal punto di vista economico e lavorativo di ripulirsi e di rimettersi competitivamente sul mercato.
La rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell’art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta, la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il cannone di locazione senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo, idoneo ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 18 gennaio 2021, n. 708.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, n. 24 il decreto 23 luglio 2020 del Ministero della Giustizia concernente l’adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
È stato adottato lo scorso 23 luglio il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui è stato aggiornato ad euro 11.746,68 l'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
L’adeguamento è previsto e disciplinato dall'art. 77 del testo unico testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che prevede che ogni due anni vengano aggiornati i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.
Di quali buoni si tratta:
La decisione ha ad oggetto buoni postali trentennali appartenenti alla serie Q/P emessi alla fine degli anni ’80 da Poste Italiane. I buoni in questione, emessi utilizzando il modulo di una precedente serie, erano stati modificati sul fronte e sul retro mediante l’apposizione di timbri previsti dal d.m. 13/06/1986.