Secondo la Cassazione, ordinanza del 23 maggio 2019, n. 13950, nell'individuazione della relazione primaria tra il comportamento dell’autore del fatto e l’evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto "oggettivata", da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di "previsione" insito nella categoria giuridica della colpa, elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito.
Secondo la Cassazione la mancata corretta e compiuta ottemperanza alle prescrizioni mediche comporta colposa inadempienza degli obblighi di tipo contrattuali derivanti dal categorico precetto normativo di cui all’art. 2087 c.c. con conseguenti responsabilità risarcitorie, in difetto di adeguata prova liberatoria ex art. 1218 c.c. da parte datoriale (Cass. Civ., Sez. Lav., 18/3/2019, n. 7584).
art. 2087 c.c. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Nell'ambito del Fallimento della Intermarket Diamond Business Spa (IDB), società che ha collocato diamanti presso molti risparmiatori italiani tramite il canale bancario, occorre tenere ben presente la scadenza del 08 marzo 2019.

"Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni.
Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per «grande avvocato».”
PIERO CALAMANDREI
Con il decreto legislativo 158 del 2015 si è profondamento riformato il diritto penale tributario, intervenendo sul contenuto del decreto legislativo 74 del 2000. Di particolare interesse oggi risulta il nuovo art. 13 il quale qualifica la condotta di estinzione del debito tributario una causa di non punibilità.
Ed infatti, qualora il risarcimento (rectius versamento di quanto dovuto all’Erario) avvenga prima dell’apertura del dibattimento, i reati ex artt. 10-bis (Omesso versamento ritenute), 10-ter (Omesso versamento di IVA) e 10-quater, comma 1, (Indebita compensazione) devono essere dichiarati estinti essendo intervenuta la nuova causa di esclusione della punibilità. Il legislatore, finalmente, rinuncia al processo penale nei confronti di quei contribuenti che non siano riusciti a versare all’erario quanto dovuto entro i termini, ma che comunque si siano fatti parte diligente per estinguere il debito tributario (anche per il tramite di conciliazioni), purché l’integrale pagamento avvenga entro l’apertura del dibattimento.
Rischia una pesante condanna per “lite temeraria” la società assicurativa che, al fine di defatigare l'assicurato e non procedere alla liquidazione dovuta di un danno, decida di resistere in giudizio senza che la propria difesa abbia alcuna valenza o prova.

Molto spesso l'iter di sblocco e liquidazione dei conti intestati al de cuius è molto ostico in quanto vengono richieste le autorizzazioni e disposizioni da parte di tutti i chiamati alla eredità; facile immaginare, se non vi si è incorsi personalmente, le difficoltà nascenti dalla mancata disponibilità o reperibilità di anche un solo erede.
Ricevo e pubblico dal dott. A. Favazza in tema di OMESSO VERSAMENTO IVA: quando le misure urgenti del Governo devono essere “aggiustate” dalla Cassazione..
